Imprese ferroviarie cargo esenti dal contributo ART

Fonte Ship2Shore
Nemmeno con la nuova formulazione della legge istitutiva i trazionisti sono soggetti al pagamento della quota annuale. Nuovo aggiornamento, al solito per via giudiziaria, nella platea di soggetti tenuti al pagamento del contributo annuo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Dal novero il TAR di Torino ha ora escluso le imprese ferroviarie del settore merci, accogliendo i ricorsi proposti da Rail Cargo Carrier Italy, Fuori Muro Servizi Portuali e Ferroviari, InRail, SBB Cargo Italia, Rail Traction Company, CFI-Compagnia Ferroviaria Italiana, Oceanogate Italia, Dinazzano Po, GTS RAIL, Interporto Servizi Cargo, Hupac, DB Cargo Italia, Captrain Italia, Tua – Società Unica Abbruzzese. Le imprese, con tre ricorsi distinti, hanno contestato la richiesta del contributo avanzata per gli anni 2017, 2018 e 2019. In tutti e tre i casi il TAR ha dato loro ragione, accertando la non sussistenza da parte di ART “dell’esercizio delle proprie competenze e delle proprie attività istituzionali, non solo quelle di carattere propriamente regolatorio (com’era in precedenza), ma qualsiasi attività attribuita all’Autorità dalla legge”. Perché una società possa essere assoggettata al contributo, infatti, “l’impresa in questione deve essere destinataria diretta dell’attività dell’ART e non mera beneficiaria indiretta della stessa”. Un criterio rimasto valido anche dopo le modifiche apportate dal cosiddetto Decreto Genova alla legge istitutiva del garante. Nel caso di specie, secondo i giudici, le imprese ferroviarie sono da intendersi beneficiarie e non destinatarie degli atti menzionati da ART in giudizio quale prova della propria attività in ambito ferroviario, cioè una serie di interventi afferenti a “servizi di manovra ferroviaria” e “all’infrastruttura ferroviaria in genere (la tariffazione praticata dal gestore di rete e le informazioni da questo fornite)”. Sulla base del medesimo criterio, il TAR Piemonte ha recentemente ribadito l’esonero dal pagamento delle imprese dell’autotrasporto, confermando invece quello dei terminalisti portuali e distinguendo, quanto alle imprese armatoriali, fra quelle operanti nei passeggeri e quelle attive nel cargo.